IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza,  fino
al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico  e  della
mobilita' nel territorio delle province di Sassari ed Olbia - Tempio,
in relazione alla strada statale Sassari-Olbia; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869
del 23 aprile  2010  recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile per fronteggiare l'emergenza  determinatasi  nel  settore  del
traffico e della mobilita' nelle  province  di  Sassari  ed  Olbia  -
Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia»; 
  Visto l'art. 2 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841, che dispone il proseguimento delle
iniziative inerenti alla realizzazione delle  opere  infrastrutturali
«IX lotto funzionale della strada statale Sassari - Olbia finalizzate
al  potenziamento  dell'aeroporto   di   Olbia,   adeguamento   della
viabilita' di accesso e  opere  connesse  -  strada  statale  n.  125
Orientale sarda, ponte sul Rio Padrongianus»; 
  Visto l'art. 5 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 3 marzo 2010, n. 3854, inerente la realizzazione delle opere
infrastrutturali del citato IX lotto funzionale, ed opere connesse; 
  Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e l'Intesa generale
quadro, sottoscritte tra Governo e Regione Autonoma della Sardegna in
data 11  ottobre  2002  ricomprendente,  tra  l'altro,  i  principali
corridoi stradali della Sardegna; 
  Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, avente ad oggetto «Fondo
per le aree sottoutilizzate riserva di  programmazione  strategica  a
favore della Presidenza del Consiglio dei ministri» che ha istituito,
a valere sulle risorse del FAS complessivamente  disponibili  per  le
Amministrazioni centrali, una quota di 9,053 miliardi di  euro  quale
riserva di programmazione a favore della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con finalita' di programmazione strategica per il  sostegno
dell'economia reale e delle imprese; 
  Vista la delibera CIPE 17 dicembre 2009, n. 120, che  ha  assegnato
la somma di 162 milioni di  euro  per  la  copertura  del  fabbisogno
residuo della strada statale Olbia - Sassari a valere  sul  fondo  di
cui alla citata delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4; 
  Considerato che l'intervento «Completamento e adeguamento tratta SS
597/199 Sassari - Olbia» e'  stato  ricompreso  nell'atto  aggiuntivo
all'Intesa  Generale  Quadro,  sottoscritto  tra  Governo  e  regione
Sardegna in data 2 ottobre 2009,  per  l'integrazione  del  programma
delle infrastrutture strategiche; 
  Considerato  che  la  grave  situazione  emergenziale  interessante
l'arteria  in  argomento   e'   caratterizzata   da   un'elevatissima
incidentalita' causa di innumerevoli eventi anche mortali, e  che  si
rende  pertanto  necessario  provvedere  con   la   massima   urgenza
all'esecuzione delle opere viarie idonee a mettere in  sicurezza  gli
elevati flussi di traffico stradale; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assumere tutte le iniziative di
carattere urgente per il superamento nell'emergenza e per il  ritorno
alle normali  condizioni  di  esercizio  dell'arteria  in  argomento,
interessanti i dieci lotti della medesima strada  statale,  ed  opere
connesse; 
  Vista la nota del Commissario delegato n. 1154 dell'8 giugno  2010,
con la quale, al fine  di  accelerare  le  attivita'  finalizzate  al
superamento del contesto emergenziale, sono state richieste modifiche
alla sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3869/2010; 
  Sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3869
del  23  aprile  2010,  sono  apportate  le  seguenti   modifiche   e
integrazioni: 
    a) al comma 2,  secondo  periodo,  dell'art.  1  dopo  le  parole
«effettivamente disponibili» sono  aggiunte  le  seguenti  parole  «o
provenienti da altre fonti»; 
    b) il comma  4  dell'art.  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.
L'Assessore dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna
e' nominato soggetto attuatore vicario del  Commissario  delegato  di
cui al  comma  1,  e  provvede,  in  particolare,  avvalendosi  della
struttura di cui all'art. 4, comma 1, a  verificare  l'operato  e  il
tempestivo raggiungimento degli obiettivi del soggetto  attuatore  di
cui al comma 3, nonche' alla predisposizione e proposta di tutti  gli
atti di competenza  del  Commissario  delegato  ivi  compresi  quelli
inerenti alla contabilita' speciale di  cui  al  successivo  art.  5,
comma 3. L'Assessore dei lavori pubblici,  in  qualita'  di  soggetto
attuatore provvede, altresi', d'intesa con il Commissario delegato  e
con i Presidenti della Provincia di  Sassari  e  Olbia  -  Tempio,  a
predisporre ed attuare le ulteriori misure necessarie a  fronteggiare
l'emergenza nel settore del traffico e della mobilita' nelle medesime
Province  in  coerenza  con   i   contenuti   dell'APQ   "Viabilita'"
dell'Intesa Istituzionale di Programma»; 
    c) all'art. 3, comma 1, dopo  la  lettera  q)  sono  aggiunte  le
seguenti lettere: 
      «r) articoli 11, 15, 48, 49, 50,  51  e  107  del  decreto  del
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n.
82 - delibera della Giunta 36/7 del 5 settembre 2006; 
      s) decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, articoli 109, 124, 193 e 208  e  art.  1  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 nella parte in cui  viene  inserito
l'art. 23 (Titolo III - parte seconda); 
      t) decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 agosto 2005; 
      u) articoli 47, 49, 51, 53, 59,  61  e  70  della  legge  della
Regione Autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, i  termini  per
le  procedure  di  incidenza  ambientale,  di  cui  al  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  357   del   1997,   e   successive
modificazioni e integrazioni, e i termini per il rilascio del  parere
sanitario,  di  cui  la  decreto  legislativo  n.  277  del  1991,  e
successive modificazioni e integrazioni, sono ridotti della meta'; 
      v) i termini per l'acquisizione della  valutazione  di  impatto
ambientale sulle opere e gli interventi  sono  ridotti  della  meta'.
Detti termini hanno carattere essenziale e perentorio  in  deroga  ai
termini di cui al titolo III del decreto legislativo  n.  152  del  3
aprile 2006 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo
n. 4 del 2008.»; 
      d) il comma 3 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:  «3.  Per
l'espletamento dell'iniziative di cui  al  comma  2,  il  Commissario
delegato puo' avvalersi, quali soggetti attuatori, dell'ANAS  S.p.A.,
o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  e,  per   le   sole   opere
complementari al nono lotto interessanti l'ampliamento  aeroportuale,
della Geasar S.p.A.  I  soggetti  attuatori  operano  sulla  base  di
direttive impartite dal Commissario delegato»; 
      e) alla fine del comma 2 dell'art. 5 e'  aggiunto  il  seguente
periodo: »ovvero a carico dei finanziamenti di cui al comma 1.».